"Velocipedi Equestri" descrizione termine "velocipedi equestri" - Concorso sui velocipedi italiani equestri presenti su Google

 

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Perchè la parola "velocipedi equestri"?
"Velocipedi Equestri" è la chiave di ricerca della prima edizione di “Primo su Google"
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VELOCIPEDI
| CARATTERISTICHE DEI VELOCIPEDI | CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI
 

 
 
 
 

VELOCIPEDI

1. IL VELOCIPEDE
L'art. 50 del vigente codice stradale, dà una definizione assai complessa del velocipede. C'è da dire che l'articolo citato, nella sua versione originale, individuava il velocipede nel veicolo a due o più ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare ed inoltre, stabiliva al suo secondo comma, una sagoma limite che è rimasta peraltro invariata in sede di novellazione della norma: larghezza non superiore a m. 1,30; lunghezza non superiore a m. 3,00 ed altezza, non superiore a m. 2,20.
Il testo di legge attuale, risente, invece, di quanto recepito con la legge comunitaria 2002 ovvero, di quanto previsto dall'art. 24, comma 1, della relativa l. 3 febbraio 2003, n. 14. La norma comunitaria, non si discosta, nella sostanza, dalla definizione primigenia, prevedendo peraltro, un ulteriore requisito rispetto a quello della propulsione esclusivamente muscolare (tale concetto è stato ripreso e quindi, rafforzato dall'attuale definizione): la c.d. pedalata assistita. Il tal senso:
A. il velocipede, può essere dotato di un motore elettrico ausiliario, avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw;
B. l'alimentazione del motore è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando:
B1. quando il veicolo raggiunge i 25 km/h;
B2. quando il ciclista smette di pedalare.
Come corollario al principio richiamato al precedente punto B, ne discende che il velocipede non è più da considerare tale, quando:
C1. la velocità raggiungibile tramite motore ausiliario è superiore ai 25 km/h;
C2. quando il veicolo è munito di acceleratore a manopola od altro simile sistema di impulso propulsivo, diverso da quello della pedalata continua. In tal caso, a parere di chi scrive, tale veicolo rientra in quelli con caratteristiche atipiche indicati nell'art. 59 del codice stradale. Come tali, i predetti veicoli, per circolare sono soggetti ad omologazione del tipo, previa decretazione ministeriale di individuazione della relativa categoria di appartenenza ovvero, al riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione, nei termini di cui al comma 2, dell'art. 59 citato.
Ciò che più conta, dunque, è che la circolazione del predetto veicolo, è ammessa esclusivamente quando lo stesso è stato compiutamente ricondotto ad uno dei veicoli indicati negli artt. 52 ss. del codice: in difetto, si applicano le sanzioni previste dal Capo III del Tit. II dello stesso codice.

Testo tratto dall´ARTICOLO PUBBLICATO NEL NUMERO DI OTTOBRE DELLA RIVISTA "IL CENTAURO" La circolazione dei velocipedi di Giovanni Fontana
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