VELOCIPEDI
1. IL VELOCIPEDE
L'art. 50 del vigente codice stradale, dà una
definizione assai complessa del velocipede. C'è
da dire che l'articolo citato, nella sua versione originale,
individuava il velocipede nel veicolo a due o più
ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare
ed inoltre, stabiliva al suo secondo comma, una sagoma
limite che è rimasta peraltro invariata in sede
di novellazione della norma: larghezza non superiore
a m. 1,30; lunghezza non superiore a m. 3,00 ed altezza,
non superiore a m. 2,20.
Il testo di legge attuale, risente, invece, di quanto
recepito con la legge comunitaria 2002 ovvero, di quanto
previsto dall'art. 24, comma 1, della relativa l. 3
febbraio 2003, n. 14. La norma comunitaria, non si discosta,
nella sostanza, dalla definizione primigenia, prevedendo
peraltro, un ulteriore requisito rispetto a quello della
propulsione esclusivamente muscolare (tale concetto
è stato ripreso e quindi, rafforzato dall'attuale
definizione): la c.d. pedalata assistita. Il tal senso:
A. il velocipede, può essere dotato di un motore
elettrico ausiliario, avente potenza nominale continua
massima di 0,25 kw;
B. l'alimentazione del motore è progressivamente
ridotta ed infine interrotta quando:
B1. quando il veicolo raggiunge i 25 km/h;
B2. quando il ciclista smette di pedalare.
Come corollario al principio richiamato al precedente
punto B, ne discende che il velocipede non è
più da considerare tale, quando:
C1. la velocità raggiungibile tramite motore
ausiliario è superiore ai 25 km/h;
C2. quando il veicolo è munito di acceleratore
a manopola od altro simile sistema di impulso propulsivo,
diverso da quello della pedalata continua. In tal caso,
a parere di chi scrive, tale veicolo rientra in quelli
con caratteristiche atipiche indicati nell'art. 59 del
codice stradale. Come tali, i predetti veicoli, per
circolare sono soggetti ad omologazione del tipo, previa
decretazione ministeriale di individuazione della relativa
categoria di appartenenza ovvero, al riconoscimento
dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione,
nei termini di cui al comma 2, dell'art. 59 citato.
Ciò che più conta, dunque, è che
la circolazione del predetto veicolo, è ammessa
esclusivamente quando lo stesso è stato compiutamente
ricondotto ad uno dei veicoli indicati negli artt. 52
ss. del codice: in difetto, si applicano le sanzioni
previste dal Capo III del Tit. II dello stesso codice.
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