CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI
3. CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI
Può sembrare strano, ma anche per i ciclisti,
valgono delle regole di buona educazione e di convivenza
civile e (prima di ogni altra regola) giuridica. Buona
parte di queste norme di comportamento, sono indicate
nell'art. 182 del codice della strada e nell'art. 377
del relativo regolamento di esecuzione, cui si rimanda
per una più attenta disamina.
Più in generale, gli obblighi specifici che riguardano
i conducenti dei velocipedi sono:
- l'obbligo di procedere su di un'unica fila, quando
transitano fuori dai centri abitati ovvero quando le
condizioni del traffico lo richiedono e, in ogni caso,
mai affiancati in numero superiore a due;
- sempre fuori dai centri abitati, è ammessa
la circolazione per file parallele, nel limite predetto,
quando uno dei due conducenti sia minore degli anni
dieci e proceda alla destra dell'altro. La norma, a
parere di chi scrive è da estendere ad ogni condizione
del traffico, tanto da renderla obbligatoria a tutti
coloro i quali accompagnano in strada i bambini, sia
all'interno, come all'esterno del centro abitato;
- la conduzione del velocipede deve avvenire in assoluta
sicurezza, con il libero uso delle braccia e in modo
tale da afferrare il manubrio, con almeno una mano;
- è vietato trainare, come farsi trainare da
altri veicoli o condurre animali, quando ci si trova
alla guida dei velocipedi;
- il trasporto di passeggeri è di norma vietato.
Possono essere trasportate altre persone, oltre al conducente,
quando il velocipede è attrezzato allo scopo
ovvero, quando è dotato di specifica attrezzatura,
per il trasporto di minore degli anni otto;
- relativamente ai c.d. risciò o simili velocipedi
a più di due ruote simmetriche, è ammesso
il trasporto di quattro persone adulte, compreso il
conducente, nonché di due bambini fino a dieci
anni di età. Tale veicolo, non può essere
condotto se non dalle persona che occupa il posto di
conducente;
- dove esistono piste ciclabili segnalate, i ciclisti
sono obbligati a farne uso e, nel farne uso, ove compatibili,
si devono osservare le norme di comportamento relative
alla circolazione dei veicoli;
- i ciclisti in marcia ordinaria, su sede promiscua,
debbono mantenere una direzione uniforme, evitando di
zig-zagare e, nel caso di attraversamento di carreggiate
a traffico particolarmente intenso, o, in generale,
dove le circostanze lo richiedono, devono attraversare
tenendo il veicolo a mano;
- le manovre di svolta a destra e sinistra e, la fermata,
devono essere preventivamente segnalate con le braccia.
L'inosservanza delle predette norme di comportamento,
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 19,95 ad euro 81,90; se la violazione
riguarda la conduzione dei c.d. risciò, la relativa
sanzione è prevista tra un minimo di 33,60 euro
e di un massimo di 137,55 euro
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4. CONCLUSIONE (da
La circolazione dei velocipedi di Giovanni Fontana)
Per concludere, sarebbe auspicabile che tanto gli utenti,
quanto gli enti proprietari della strada, nel rivalutare
il veicolo più ecologico del mondo, adottassero
degli atteggiamenti idonei a garantire la sicurezza della
circolazione stradale, sia in termini di comportamenti
di guida, sia in termini di realizzazione di piste ciclabili,
in modo tale da evitare, quanto più possibile,
il c.d. traffico promiscuo. Non da meno e per quanto ciò
non sia così facile, sarebbe altresì auspicabile
un maggior controllo - piuttosto che garanzie generalizzate
- dell'utenza debole da parte delle forze di polizia,
sì da indurre comportamenti di guida maggiormente
corretti.
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