"Velocipedi Equestri" descrizione termine "velocipedi equestri" - Concorso sui velocipedi italiani equestri presenti su Google

 

Tropea .biz
by ToreJeo Web Agency

Caratteristiche Velocipedi

EQUESTRI Home | Itinerari | Vacanze | Eventi | Foto | Mappe
  Sei in Home > Velocipedi Equestri > Caratteristiche velocipedi  
 
 

Perchè la parola "velocipedi equestri"?
"Velocipedi Equestri" è la chiave di ricerca della prima edizione di “Primo su Google"
Per maggiori informazioni sul concorso si rimanda al sito ufficiale: Primo su Google
Oppure VISITARE LA PAGINA WEB: velocipedi equestri
E-mail: velocipedi-equestri@tropea.biz

 
VELOCIPEDI
| CARATTERISTICHE DEI VELOCIPEDI | CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI
 






2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI E DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO DEI VELOCIPEDI

2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI E DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO DEI VELOCIPEDI
Stabilito che cosa si deve intendere per velocipede e, quindi, che cosa non si deve intendere con la medesima definizione, apprestiamoci adesso a riflettere sulle caratteristiche costruttive e funzionali di tali veicoli, e sui dispositivi di equipaggiamento previsti. Tali caratteristiche e l'insieme dei dispositivi previsti, è elencato nell'art. 68 del codice stradale.
E' ovvio, che il velocipede, per poter circolare, deve necessariamente essere equipaggiato con degli pneumatici; sia a tutela del conducente, sia della sicurezza della circolazione stradale ma, non da meno, a tutela della stessa struttura stradale.
La sicurezza della circolazione stradale, è poi garantita dalla presenza di un idoneo sistema frenante indipendente: l'uno sulla ruota anteriore, l'altro su quella posteriore, ma che possono agire indifferentemente, sul pneumatico o sul cerchione, sul mozzo o, in genere, sugli organi di trasmissione. L'insieme delle caratteristiche peculiari previste per i dispositivi di frenatura dei velocipedi, sono chiaramente indicate ai commi 1 e seguenti, dell'art. 223 del regolamento. Lo stesso articolo, all'ultimo comma indica le caratteristiche del dispositivo di segnalazione acustica (c.d. campanello), che deve emettere un suono di intensità tale da essere percepito ad almeno 30 m. di distanza.
Quanto ai dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi, questi sono costituiti da luci anteriori, bianche o gialle; luci posteriori rosse e catadiottri del medesimo colore, nonché pedali muniti di catadiottri gialli o analoghi sistemi a luce riflessa, idonei ad essere montati sui lati dei pedali medesimi. Circa la loro presenza ed il loro uso, l'art. 68, comma 2 del richiamato codice, ne prevedeva l'obbligo, nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1 del codice stradale. Ora, pare di capire, che un legislatore assai attento alle gravi questioni che riguardano la circolazione dei veicoli a motore e la loro visibilità notturna, abbia comunque dimenticato di coordinare le norme che riguardano la visibilità notturna dei velocipedi, con quelle pertinenti i veicoli in generale e, più specificatamente, l'art. 152 da poco citato.
Infatti, oggi, il comma 1, dell'art. 152 del codice, così come modificato dall'art. 3, comma 6, lett. a) della l. n. 214/03, stabilisce un obbligo di utilizzazione dei dispositivi di illuminazione, che riguarda i soli veicoli a motore e non più, i velocipedi. Né soccorre l'articolo successivo a questo, posto che la sua rubrica riguarda ancora ed evidentemente i soli veicoli a motore ed i rimorchi ma, non anche i velocipedi. Certamente, solo volendo forzare la mano e quindi, interpretando (molto) estensivamente la norma contenuta nel comma 5, dell'art. 153 del codice, così come modificato dall'art. 3, comma 7, lett. d) della richiamata legge n. 214 di conversione del coevo d.L. n. 151, potremmo affermare che l'obbligo di fare uso dei dispositivi di illuminazione da parte dei velocipedi è adesso da prevedere nelle ore e nei casi previsti dall'art. 153, comma 1 ovvero, da mezz'ora dopo al tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere.
E' pacifico, invece, che l'obbligo dell'uso di simili dispositivi e del campanello, non si applica durante le competizioni sportive (art. 68, comma 3, c.d.s.).
Le località turistiche poi, sono talvolta interessate dalla circolazione di veicoli a più ruote simmetriche, che consentono il trasporto di altre persone, oltre il conducente, comunemente detti , ancorché con termine improprio, risciò. Tali veicoli, per circolare, sono soggetti alla previa omologazione del tipo e l'eventuale inosservanza dell'obbligo, da parte del suo conducente, dà luogo all'applicazione di una mera sanzione amministrativa pecuniaria da euro 33,60 ad euro 137,55 (art. 68, commi 4 e 7, c.d.s.).
Con la sanzione amministrativa da euro 19,95 ad euro 81,90 è invece punito chi pone in circolazione velocipedi sprovvisti di pneumatici o altri dispositivi obbligatori (art. 68, comma 6, c.d.s.).
La sanzione più grave prevista dall'ultimo comma dell'art. 68, più volte citato, riguarda, infine, la produzione e la commercializzazione dei velocipedi e dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato che, laddove non costituisca reato, è punita con sanzione pecuniaria da euro 343,35 ad euro 1.376,55.

Testo tratto dall´ ARTICOLO PUBBLICATO NEL NUMERO DI OTTOBRE DELLA RIVISTA "IL CENTAURO" La circolazione dei velocipedi di Giovanni Fontana
   

 

 

 


© ToreJeo Web Agency 2001 - 2005   Via Senatore 89861 Tropea (VV) | Note Legali |