2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI E DISPOSITIVI
DI EQUIPAGGIAMENTO DEI VELOCIPEDI
2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI E DISPOSITIVI
DI EQUIPAGGIAMENTO DEI VELOCIPEDI
Stabilito che cosa si deve intendere per velocipede
e, quindi, che cosa non si deve intendere con la medesima
definizione, apprestiamoci adesso a riflettere sulle
caratteristiche costruttive e funzionali di tali veicoli,
e sui dispositivi di equipaggiamento previsti. Tali
caratteristiche e l'insieme dei dispositivi previsti,
è elencato nell'art. 68 del codice stradale.
E' ovvio, che il velocipede, per poter circolare, deve
necessariamente essere equipaggiato con degli pneumatici;
sia a tutela del conducente, sia della sicurezza della
circolazione stradale ma, non da meno, a tutela della
stessa struttura stradale.
La sicurezza della circolazione stradale, è poi
garantita dalla presenza di un idoneo sistema frenante
indipendente: l'uno sulla ruota anteriore, l'altro su
quella posteriore, ma che possono agire indifferentemente,
sul pneumatico o sul cerchione, sul mozzo o, in genere,
sugli organi di trasmissione. L'insieme delle caratteristiche
peculiari previste per i dispositivi di frenatura dei
velocipedi, sono chiaramente indicate ai commi 1 e seguenti,
dell'art. 223 del regolamento. Lo stesso articolo, all'ultimo
comma indica le caratteristiche del dispositivo di segnalazione
acustica (c.d. campanello), che deve emettere un suono
di intensità tale da essere percepito ad almeno
30 m. di distanza.
Quanto ai dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi,
questi sono costituiti da luci anteriori, bianche o
gialle; luci posteriori rosse e catadiottri del medesimo
colore, nonché pedali muniti di catadiottri gialli
o analoghi sistemi a luce riflessa, idonei ad essere
montati sui lati dei pedali medesimi. Circa la loro
presenza ed il loro uso, l'art. 68, comma 2 del richiamato
codice, ne prevedeva l'obbligo, nelle ore e nei casi
previsti dall'art. 152, comma 1 del codice stradale.
Ora, pare di capire, che un legislatore assai attento
alle gravi questioni che riguardano la circolazione
dei veicoli a motore e la loro visibilità notturna,
abbia comunque dimenticato di coordinare le norme che
riguardano la visibilità notturna dei velocipedi,
con quelle pertinenti i veicoli in generale e, più
specificatamente, l'art. 152 da poco citato.
Infatti, oggi, il comma 1, dell'art. 152 del codice,
così come modificato dall'art. 3, comma 6, lett.
a) della l. n. 214/03, stabilisce un obbligo di utilizzazione
dei dispositivi di illuminazione, che riguarda i soli
veicoli a motore e non più, i velocipedi. Né
soccorre l'articolo successivo a questo, posto che la
sua rubrica riguarda ancora ed evidentemente i soli
veicoli a motore ed i rimorchi ma, non anche i velocipedi.
Certamente, solo volendo forzare la mano e quindi, interpretando
(molto) estensivamente la norma contenuta nel comma
5, dell'art. 153 del codice, così come modificato
dall'art. 3, comma 7, lett. d) della richiamata legge
n. 214 di conversione del coevo d.L. n. 151, potremmo
affermare che l'obbligo di fare uso dei dispositivi
di illuminazione da parte dei velocipedi è adesso
da prevedere nelle ore e nei casi previsti dall'art.
153, comma 1 ovvero, da mezz'ora dopo al tramonto del
sole a mezz'ora prima del suo sorgere.
E' pacifico, invece, che l'obbligo dell'uso di simili
dispositivi e del campanello, non si applica durante
le competizioni sportive (art. 68, comma 3, c.d.s.).
Le località turistiche poi, sono talvolta interessate
dalla circolazione di veicoli a più ruote simmetriche,
che consentono il trasporto di altre persone, oltre
il conducente, comunemente detti , ancorché con
termine improprio, risciò. Tali veicoli, per
circolare, sono soggetti alla previa omologazione del
tipo e l'eventuale inosservanza dell'obbligo, da parte
del suo conducente, dà luogo all'applicazione
di una mera sanzione amministrativa pecuniaria da euro
33,60 ad euro 137,55 (art. 68, commi 4 e 7, c.d.s.).
Con la sanzione amministrativa da euro 19,95 ad euro
81,90 è invece punito chi pone in circolazione
velocipedi sprovvisti di pneumatici o altri dispositivi
obbligatori (art. 68, comma 6, c.d.s.).
La sanzione più grave prevista dall'ultimo comma
dell'art. 68, più volte citato, riguarda, infine,
la produzione e la commercializzazione dei velocipedi
e dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo
omologato che, laddove non costituisca reato, è
punita con sanzione pecuniaria da euro 343,35 ad euro
1.376,55.
|